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Informativa Trasparenza

Informativa dello Studio

Oggetto: Nuovo D.Lgs. n. 96/2026 ? Trasparenza retributiva e obblighi di parità salariale per i datori di lavoro del settore privato.

Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarvi che il 7 giugno 2026 è entrato ufficialmente in vigore il Decreto Legislativo 7 maggio 2026, n. 96. Il provvedimento introduce rilevanti novità e precisi obblighi volti a rafforzare l?applicazione del principio di parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso una stringente trasparenza dei processi retributivi.

La normativa trova applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro del settore privato e riguarda la generalità dei contratti di lavoro subordinato (compresi part-time, contratti a termine, apprendisti e dirigenti), con l'unica esclusione del lavoro domestico e del lavoro intermittente (a chiamata).

Di seguito si riepilogano i principali adempimenti operativi immediati e i flussi informativi previsti a seconda delle dimensioni aziendali.

1. Trasparenza in fase di selezione e assunzione (Immediato - Tutti i datori)

A partire dal 7 giugno 2026, i datori di lavoro devono garantire la massima trasparenza già prima dell'instaurazione del rapporto:

  • Indicazione della retribuzione nei bandi: Negli avvisi di selezione, negli annunci e nei bandi di lavoro (che devono essere redatti secondo criteri neutri sotto il profilo del genere) è obbligatorio indicare la retribuzione iniziale o la relativa fascia retributiva attribuita alla posizione, oltre ai riferimenti del CCNL applicato.
  • Divieto di chiedere lo storico retributivo: È tassativamente vietato chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro. Tale divieto si estende anche alle società esterne o alle agenzie di recruitment a cui l?azienda affida la selezione.

2. Trasparenza per i lavoratori in forza (Tutti i datori)

Tutti i lavoratori hanno il diritto di conoscere i criteri utilizzati per determinare la retribuzione e i livelli retributivi.

  • Assolvimento dell'obbligo: Per i datori di lavoro che applicano i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, l'obbligo si intende ordinariamente assolto mediante la consegna dell'informativa di assunzione (ex Decreto Trasparenza D.Lgs. 152/1997) contenente il rinvio formale alle tabelle e ai criteri di inquadramento previsti dal contratto collettivo o da eventuali accordi integrativi aziendali.
  • Criteri per le progressioni economiche: I datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti hanno l'obbligo di rendere accessibili ai lavoratori anche i criteri oggettivi e neutri utilizzati per stabilire i passaggi a livelli retributivi superiori (es. prestazioni individuali, sviluppo delle competenze, anzianità). I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti sono esonerati da quest'ultimo adempimento sulle progressioni.

3. Diritto di informazione dei lavoratori (Su richiesta - Tutti i datori)

Qualsiasi lavoratore (a prescindere dalla dimensione dell'azienda) ha il diritto di richiedere per iscritto (una sola volta all'anno) informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, relativi alla categoria di lavoratori che svolgono il suo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

  • Tempi di risposta: Il datore di lavoro è tenuto a rispondere per iscritto entro 2 mesi dalla richiesta.
  • Comunicazione annuale obbligatoria: Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare annualmente, in modo proattivo, tutti i dipendenti dell'esistenza di questo diritto e delle modalità per esercitarlo.
  • Nullità del segreto salariale: Sono vietate e nulle le clausole contrattuali o gli accordi di riservatezza che impediscono ai lavoratori di rendere nota la propria retribuzione.

4. Rapporto periodico sul divario retributivo di genere (Aziende con almeno 100 dipendenti)

I datori di lavoro con un organico pari o superiore a 100 dipendenti sono obbligati a redigere e trasmettere a un apposito Organismo di monitoraggio ministeriale un rapporto dettagliato contenente i dati sul divario retributivo tra uomini e donne (compresi bonus, premi e componenti variabili).

Il calcolo della forza aziendale deve seguire le regole di computo previste dalla legge (lavoratori a tempo indeterminato, part-time riproporzionati, media dei contratti a termine degli ultimi due anni; apprendisti esclusi).

Le scadenze per la prima trasmissione dei dati e la successiva periodicità sono differenziate in base alle fasce dimensionali:

  • Datori di lavoro con almeno 250 dipendenti: Raccolta e invio dei dati entro il 7 giugno 2027 e successivamente a cadenza annuale.
  • Datori di lavoro tra 150 e 249 dipendenti: Raccolta e invio dei dati entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni 3 anni.
  • Datori di lavoro tra 100 e 149 dipendenti: Raccolta e invio dei dati entro il 7 giugno 2031 e successivamente ogni 3 anni.
  • Datori di lavoro fino a 99 dipendenti: L'invio del report resta puramente facoltativo.

Nota operativa: Per le aziende soggette all'obbligo, la stesura dei dati dovrà essere preventivamente oggetto di consultazione con le rappresentanze sindacali aziendali ove presenti (RSU/RSA o territoriali).

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento